Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
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Dove la legge volle, parlò. Dove non volle, tacque

Ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit

La nostra Costituzione, ispirata parzialmente dalla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo” (1789), divide i poteri dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario. Il primo spetta al Parlamento ed alle Regioni, ma anche al Governo tramite i “decreti legge”. Il potere giudiziario è amministrato dalla magistratura, nel nome del popolo. Ad essa compete, come noto, anche l’interpretazione delle leggi.

L’ex magistrato Gherardo Colombo, famoso per aver condotto o contribuito ad alcune tra le più note inchieste, come il delitto Ambrosoli, “mani pulite”, ecc... dichiarava, durante una intervista televisiva, che l’ultimo vero legislatore era stato Alfredo Rocco, già ministro di grazia e giustizia e affari di culto dal 1925 al 1932, padre del “vecchio” Codice penale e Codice di procedura penale. Dichiarazione a dir poco “scoraggiante”.

Oggi alcune leggi sono fortemente interpretabili, con il rischio che un Giudice dia una definizione divergente da quella di un altro magistrato. Questo determina uno stato di incertezza da parte dei cittadini ed, a volte, addirittura una generica sfiducia nella giustizia.

La nuova legge Gelli - Bianco, essendo di recente emissione, non trova ancora una univoca interpretazione. Sarà quindi necessario che in breve tempo venga chiarita  la posizione degli esercenti le professioni sanitarie di fronte alla “colpa”. Riassumendo potremmo affermare, allo stato attuale, che il nuovo disposto  indichi al professionista sanitario, la responsabilità derivante dalle lesioni e/o morte del paziente, derivanti dall’imprudenza e dalla negligenza. Distingue invece l’imperizia da colpa “grave” da quella “lieve”. Specificando che l’adesione alle “linee guida” ed alle “buone pratiche”, parzialmente giustifica l’operato del medico veterinario.

Risulta quindi essenziale definire i criteri di individuazione della “gravità” di un evento colposo.  Essi dovranno tenere in considerazione le problematiche dello specifico caso clinico, le difficoltà operative nelle quali il medico veterinario si è trovato ad intervenire, la difficoltà di acquisire tutte le informazioni anamnestiche utili ad affrontare l’evento, il livello di sovrapponibilità del caso clinico alle “linee guida” ed alle “buone pratiche”, ecc...

Soprattutto, nella fase iniziale, sarà necessario valutare l’imperizia  in assenza di linee guida già regolamentate. In altri casi il medico veterinario dovrà precisare per quale motivazione non ha ritenuto in quel caso clinico, di attuarle, poiché ritenute inadeguate, ecc... Sarà comunque sempre da ricordare che la nostra è una professione di mezzi e non di risultati. Anche adeguato rammentare che, trattandosi di una professione intellettuale, è tutelata dall’articolo 2236 del Codice Civile che recita “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave” .

Nell’attesa quindi di conoscere le “linee guida” e le “buone pratiche”, sarà utile evitare interpretazioni fuorvianti della nuova legge, ricordando che ciò che la stessa non enuncia, non può essere aggiunto “tout court” secondo principi “morali” personali, sovente radicati nell’animo sensibile di qualche animalista, partigiano dell’antispecismo. 

La medici veterinaria è degli esercenti questa professione e troppe volte assistiamo alle dichiarazioni di “incompetenti” che, trincerandosi dietro etiche e filosofie di ambito psichiatrico, vorrebbero obbligarci ad attuare il nostro mestiere secondo modalità non condivisibili.    

Prof. Dr. Giovanni Maria Cubeddu
Presidente del Gruppo di studio Melefovet

(Gruppo di Studio Melefovet)

Pubblicato da: segreteria AIVPA

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