Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
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Gli Omeopati veterinari sono “no vax”?
Riflessioni medico legali

di Marzio Pier Giovanni Panichi
(componente del Consiglio DirettivoMELEFOVET dell’AIVPA)

in collaborazione con Ferdinando Meregaglia
(Segretario MELEFOVET dell’AIVPA)

Dodici anni fa sul Bollettino AIVPA (N. 2) scrivevo: “La domanda che mi pongo e che rivolgo a coloro che sono cultori dell’Omeopatia veterinaria è questa: corrisponde a verità che gli Omeopati sono contrari alle vaccinazioni preventive di cani e gatti? Se la risposta fosse si, così come temo, mi si pongono immediatamente due ulteriori riflessioni che richiedono delle risposte pratiche e contingenti perché di attualità. Costituisce infrazione deontologica? Potrebbe configurarsi una colpa professionale?” La stessa domando me la pongo oggi alla luce di tutte le polemiche sollevate dalle vaccinazioni Covid in campo umano.

Nel vecchio Codice di Deontologia per Medici Veterinari si leggeva, all’art N. 23, che il Professionista non doveva pubblicizzare terapie che non fossero sperimentate o consolidate dal crisma dell’ufficialità e di conseguenza, penso io, mettere in pratica comportamenti imprudenti, omissivi o negligenti oltre che di inosservanza delle norme legislative. Il vecchio Codice, però, è stato superato da quello nuovo del 15/11/2019 che è attualmente in vigore e fa cenni espliciti all’impiego delle “medicine non convenzionali”. Infatti all’Art 31 (Medicine non convenzionali) vi si legge che “La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico Veterinario. Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, a tutela della salute e del benessere degli animali”.

E’ però da dire che il Medico Veterinario, per utilizzarle, deve precedentemente informare il cliente e poi sottoporgli il modulo di “consenso informato”. Il proprietario dell’animale deve accettarlo e firmarlo prima di procedere. Ciò starebbe a significare che un Medico Veterinario cultore dell’Omeopatia potrebbe metterla in pratica solo spiegando chiaramente al cliente i pro ed i contro, i vantaggi e non, l’efficacia o i limiti, gli aspetti connessi al principio del costo/ beneficio, ed ottenere ovviamente infine un “placet” scritto che comunemente viene chiamato “consenso informato”. Infatti l’attuale Codice recita all’Art 29 quanto segue:

Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria 
È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare offerenze, dolore o prolungati stati di malessere dell’animale paziente. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale.
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del Medico Veterinario e come tale non elegabile. Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Deve precisare i rischi revedibili, i costi presunti ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili.
Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Il Medico Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o nterventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell’animale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato. Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell’interesse della salute e del benessere animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, oppure di protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non specificatamente dedicati all’uso veterinario. 
Il consenso prestato informa scritta ha valore documentale. Il Medico Veterinario verifica che il consenso informato sia prestato dal proprietario dell’animale o da un detentore che dichiari di averne titolo. 
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, per quanto possibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale. 

Dunque il Medico Veterinario per utilizzare l’Omeopatia deve precedentemente sottoporre il “consenso informato” al cliente, il quale deve accettarlo e firmarlo prima di procedere. Poste però queste prime osservazioni di carattere generale, torniamo al nostro tema iniziale: se un Medico Veterinario Omeopata richiede o propone al proprio cliente di rinunciare a porre in atto tutte quelle vaccinazioni che sono invece di prassi quotidiana e reiterata da parte della quasi totalità dei Medici Veterinari oltre che suggerite della comunità scientifica e poi l’animale di ammala di una di quelle malattie per la quale avrebbe potuto ottenere un’ottima immunità, quali responsabilità si è assunto il Professionista? In altre parole è lecito e legittimo proporre ad un cliente di rinunciare allo svolgimento dei consueti programmi vaccinali contro CELP ecc... per esempio per il cane? Nel caso in cui il cane si ammali di una di queste malattie e, dopo lunghe cure anche costose, decede o si è costretti a dover procedere all’eutanasia, il Medico Veterinario deve sentirsi colpevole o addirittura lo è legalmente? Oggi i Professionisti dotati delle opportune prerogative che sono richieste dalla Fnovi possono pubblicizzarsi come Omeopati per esempio e di conseguenza approcciare l’attività clinica quotidiana fondando i propri comportamenti sui principi che regolano questo tipo di Medicina olistica. E se dovesse capitare che la rinuncia ai farmaci ufficiali causa qualche incidente, cosi come nel caso delle mancate vaccinazioni, costituirebbe dunque “imprudenza” proporre ad un cliente ignaro la rinuncia ad una profilassi consolidata ed indurlo invece a praticare l’impiego di rimedi destinati a potenziare genericamente lo stato immunitario, ma non in maniera specifica?
Stabilito che le colpe professionali si configurano con i seguenti vocaboli “imperizia”, “imprudenza”, “negligenza” ed ”inosservanza” personalmente riterrei “imprudente” quel Medico Veterinario Omeopata che si accontenta di un “consenso informato” verbale quando richiede ed ottiene la rinuncia del proprietario all’esecuzione dei consueti piani vaccinali a vantaggio di rimedi omeopatici immunostimolanti. Nel contempo forse ci potrebbe stare anche in parte la “negligenza”. Per buona memoria ritengo a questo punto opportuno sintetizzare brevemente che la colpa professionale si configura nel momento in cui il Professionista Medico Veterinario o Medico chirurgo (umano) disattende i seguenti principi.

La “imprudenza” ha luogo se il Medico agisce con avventatezza, eccessiva precipitazione o ingiustificata fretta, senza adottare quelle cautele consigliate dalla ordinaria prudenza o dall’osservanza di precauzioni doverose. La prudenza presuppone che il Medico o chiunque eserciti una professione sanitaria, conosca bene la regola dell'arte, sappia scegliere il modo più opportuno e tempestivo per attuare il proprio intervento e possa prevedere quali possano essere le conseguenze del suo operato. Resta nei limiti della prudenza il Medico che, pur usando mezzi diagnostici o curativi rischiosi, valuta correttamente il pericolo e cerca di evitare gli effetti collaterali di una terapia o le complicanze di un trattamento chirurgico, mentre cade nell’imprudenza se egli si comporta in modo avventato o temerario.

La “negligenza” si ha quando il sanitario, per disattenzione, dimenticanza, disaccortezza, svogliatezza, leggerezza, superficialità o altro, trascuri quelle regole comuni di diligenza, richieste nell'esercizio della Professione e osservate dalla generalità dei Medici. La condotta negligente è la meno scusabile e la responsabilità può derivare anche da una colpa lieve perché il dovere di diligenza e di sollecitudine non può venire meno in nessuna prestazione professionale, evitando quelle distrazioni, insufficienze o mancanze che possono costituire la causa del danno al paziente. Oggi si afferma che il compito della tutela della salute impone al Medico la massima diligenza e preparazione. 

La “imperizia” ha un profilo strettamente tecnico e deriva dalla mancanza di nozioni scientifiche e pratiche o da un'insufficiente esperienza professionale. La perizia del Medico o di altro Sanitario consiste nel sapere e nel saper fare ciò che richiede il proprio campo di attività. Si considera imperito colui che non sa o non sa fare quello che ogni altro Collega di pari livello professionale avrebbe correttamente eseguito nello stesso caso clinico. La responsabilità da imperizia richiede una valutazione più aderente alla specie in esame e chi giudica deve tenere conto delle difficoltà tecniche incontrate nella soluzione del singolo caso.

La “inosservanza” di Leggi, Codici, Regolamenti, Ordinanze e norme dettate da Autorità superiori e riconoscibili come tali costituisce ovviamente la colpa più grave per un Professionista attento ed aggiornato il quale non potrà mai farsi forte di una eventuale ignoranza della norma, tanto è vero che si suol dire che “la Legge non ammette ignoranza”. A conferma di ciò sta per esempio il fatto che tutte le Leggi dello Stato o regionali concludono il proprio testo con la frase di rito che recita puntualmente” È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare”.

È appena qui il caso di sottolineare che anche i comportamenti colposi più lievi dei Medici Veterinari, pervengono ben spesso a denunce per risarcimento danni in Sezioni civili di Tribunale o dai Giudici di Pace. Oppure ancora si concretano in “esposti” ai Consigli degli Ordini i quali, pare, abbiano un gran da fare nel considerare l’apertura o meno di “procedimenti disciplinari” nei confronti dei propri iscritti. Qualora invece la colpa professionale fosse grave e con aspetti coinvolgenti sul fronte addirittura del Codice penale allora la problematica si fa più complessa e rischiosa.

Ancora da ricordare che, comunque, la firma del cliente del “consenso informato”, non costituisce un esonero di responsabilità professionale. 

Conclusivamente a titolo personale, riterrei rischioso far rinunciare un cliente ai consueti e collaudati procedimenti vaccinali senza un esplicito consenso scritto molto ben esplicitato e mirato. Sempre a titolo personale, per quanto simpatizzante delle Medicine non convenzionali e quindi anche dell’Omeopatia, riterrei più affidabile l’acquisizione di uno stato immunitario specifico nei confronti delle principali malattie dei cani e dei gatti per esempio, tramite di una vaccinazione polivalente tradizionale.

(Gruppo di Studio Melefovet)

Pubblicato da: segreteria AIVPA

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